Concorrenza sleale - sentenza di corte d'appello  nella mediazione immobiliare   06/06/2015  

Concorrenza sleale - sentenza di corte d'appello nella mediazione immobiliare

Sentenza di corte d'appello a favore della correttezza delle agenzie

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 20 marzo 2013, ha deciso che " Costituisce atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2598 n. 3 c.c., volto a perseguire il proprio esclusivo profitto sottraendo al concorrente il potenziale acquirente, nonché atto contrario al principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c., il comportamento dell'agenzia di mediazione che, a fronte della dichiarazione del potenziale acquirente di aver già visionato l'immobile con altra agenzia, dichiari l'irrilevanza di tale circostanza e comunichi, contrariamente al vero, l'esistenza di rapporti di collaborazione tra le agenzie".

La portata di detta Sentenza è di assoluto valore, in quanto vi si afferma il principio per cui quegli Agenti Immobiliari scorretti , che propongono in accordo con clienti altrettanto scorretti di compravendere loro tramite rinunciando in tutto o in parte al loro compenso di mediazionea danno di altre agenzie scorrette , svolgono concorrenza sleale e vanno puniti ai sensi del Codice Civile. Ed in questa prospettiva, ci auguriamo che in futuro, dato che si tratta comunque di truffa ai danni degli Agenti immobiliari onesti, anche in sede penale si abbiano sentenze del genere, contro quegli Agenti immobiliari e quei clienti che sempre piu' spesso si mostrano pienamente scorretti.

Ovviamente, in caso che sovrapposizioni avvengano in modo fortuito e non predeliberato, vale e deve continuare a valere, il principio della pluralità di mediazione, secondo il contributo da ciascuna Agenzia dato alla conclusione dell'affare

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