Diritto alle provvigioni per il mediatore anche dopo che scade l'incarico   19/06/2015  

Diritto alle provvigioni per il mediatore anche dopo che scade l'incarico

Ordinanza 20 dicembre 2010 del Tribunale Civile di Roma ex art. 702 bis c.p.c.

Il Tribunale ordinario di Roma, decima Sezione, G.I. dott. Rubino, con ordinanza ex 702 bis c.p.c. del 20 dicembre 2010, e quindi solo dopo pochi mesi dalla proposizione della domanda giudiziale, riconosce il diritto alla provvigione in favore di una agenzia immobiliare (assistita dallo studio legale Martignetti) anche se la conclusione dell'affare (nella specie, stipula di un contratto di compravendita) era avvenuta dopo la scadenza dell’incarico conferito dall’acquirente al mediatore.
 

Nella fattispecie in esame:

- l’agenzia immobiliare ricorrente, aveva fatto sottoscrivere all’acquirente una  proposta irrevocabile di acquisto e l’aveva accompagnata a visitare l’immobile che aveva incarico di vendere;

- successivamente, alcuni mesi dopo la scadenza dell’incarico, veniva concluso tra venditore e acquirente il contratto di compravendita;

- tuttavia l’acquirente si rifiutava di versare all’agenzia la provvigione dovuta.

Nota bene:

- a norma del'art. 1755 c.c. al mediatore spetta la provvigione quando mette in contatto due parti per la conclusione di un affare: perché il diritto sorga occorre quindi che la conclusione dell'affare avvenga per effetto dell'intervento del mediatore, ciò che accade quando l'attività del mediatore rientra tra gli antecedenti causali ai quali si collega la positiva conclusione dell'affare, pur coesistendo con altri fattori e con altre ragioni;

- l'attività del mediatore deve cioè costituire una condizione necessaria per la realizzazione dell'affare, (cfr. Cass 8 marzo 2002 n.3438, 2 agosto 2002 n. 10606, 20 luglio 1997 n.1566), mentre non è richiesto l'intervento del mediatore in tutta la trattativa, bastando la semplice attività di reperimento o indicazione dell'altro contraente o di segnalazione dell'affare (Cass. 18 marzo 2005 n. 5952);

- rileva, in buona sostanza, l'efficienza causale del contributo del mediatore nel conseguimento del risultato utile, mentre non condiziona il sorgere del diritto alla provvigione la specifica incidenza quantitativa dell'attività svolta nelle singole fasi che conducono alla conclusione dell'affare;

- in altri termini: «in tema di contratto di mediazione, l'affare - da intendersi nel senso di qualsiasi operazione economica generatrice di un rapporto obbligatorio - deve ritenersi concluso, per effetto della "messa in relazione" da parte del mediatore, quando si costituisca un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno; ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, è sufficiente che la sua attività costituisca l'antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e atti strumentali, alla conclusione dell'affare, rimanendo irrilevante che le parti originarie sostituiscano altri a sé nell'operazione conclusiva, ovvero una parte sia receduta dal preliminare» (Cass. 21 maggio 2010 n.12527);

-la giurisprudenza ammette, ad esempio, che l'attività del mediatore si collochi in un momento risalente rispetto alla conclusione del contratto fra i due soggetti intermediati: è, infatti, idonea a far sorgere il diritto alla mediazione - come sopra già detto - anche una semplice attività di ricerca ed indicazione dell'altro contraente, o di segnalazione dell'affare, mentre non si richiede la continua partecipazione del mediatore alla trattativa (Cass. 20 dicembre 2005 n.28231);

- inoltre, ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, non occorre un esplicito incarico ed un esplicito consenso, ma è sufficiente che la parte, anche per facta concludentia, abbia accettato l'attività di interposizione del mediatore, il cui diritto al compenso sorge se la conclusione dell'affare sia in relazione causale con la opera da lui svolta» (Cass. 28 luglio 1983, n. 5212);

- nè rileva che la conclusione dell'affare sia avvenuta dopo la scadenza dell'incarico conferitogli, purché il mediatore abbia messo in relazione i contraenti con un'attività causalmente rilevante ai fini della conclusione del medesimo affare (Cass. 18 settembre 2008, n. 23842).
 

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